La Camera ha approvato la conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che ora passa all’esame del Senato dove verosimilmente verrà posta la fiducia (Atto del Senato 2604). Si tratta del decreto che giornalisticamente è stato definito “decreto riaperture” poiché fissa le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Aggiornamento: il decreto-legge 24/2020 è stato definitivamente convertito dalla legge n. 52/22 del 19 maggio 2022; è confermato il contenuto presentato in questo testo.
Come anticipato da molti media generalisti, in sede di conversione del decreto sono state introdotte anche due misure, pur marginali e a tratti confuse, che riguardano i lavoratori cosiddetti fragili o con disabilità.
L’articolo 10 del decreto-legge 24/2020, come emendato alla Camera, proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, è normalmente svolta in modalità agile.
La proroga in materia di lavoro agile è riferita ai lavoratori che rientrino in una di queste condizioni:
– siano in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992);
– oppure siano in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Sono, cioè, tutti i dipendenti indicati a suo tempo dall’articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27).
Ricordiamo che ad oggi la vigenza di quella disposizione è terminata il 31 marzo. Purtroppo il testo del nuovo decreto, per come è elaborato, lascia scoperto il periodo che va dal 1 aprile al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione. Lo stesso problema riguarda anche la seconda misura di cui diremo sotto.
Per completezza va ricordato che il diritto al lavoro agile, in questo caso solo se il ricorso a tale modalità di prestazione sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è esteso, per la generalità dei lavoratori, al 31 luglio 2022 (art. 10, comma 2, e numero 2 dell’allegato B).
La seconda “proroga” riguarda l’equiparazione, per i lavoratori fragili, dell’assenza dal servizio al trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Quella opportunità (prevista in origine dall’articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) come noto è già cessata.
Il decreto-legge 24/2022, ripristina fino al 30 giugno 2022 la possibilità per i dipendenti pubblici e privati, sempre che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
In questo caso la platea dei beneficiari è molto meno ampia; vi sono ammessi infatti solo coloro che rientrano delle indicazioni del decreto ministeriale 4 febbraio 2022 che è estremamente restrittivo nell’individuare le “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
I periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Anche in questo caso esiste lo stesso problema di decorrenza della “proroga” visto per il ricorso al lavoro agile: la disposizione arriva sì fino al 30 giugno 2022, ma inizia dall’entrata in vigore della legge di conversione. Questa scopertura sarà verosimilmente causa di complicazioni, contenziosi, esclusioni a carico dei lavoratori fragili.
Merita di essere riportato un dettaglio di cronaca parlamentare. Su questo particolare aspetto sono stati presentati alla Camera alcuni “ordini del giorno” volti a risolvere questa evidente distorsione (di cui evidentemente non ci si era resi conto in Commissione), ma sono stati approvati quelli meno stringenti per il Governo, generando al momento un “nulla di fatto”. (Carlo Giacobini, direttore Agenzia Iura)
Per approfondimenti
Atto del Senato n. 2604 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”
Decreto ministeriale 4 febbraio 2022 – “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.”