18 Maggio 2022
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (17 maggio 2022) il cosiddetto “decreto aiuti” e cioè il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Il testo definitivo e vigente, che ora passerà all’esame delle Camere per la conversione in legge, è significativamente differente dalla bozza circolata subito dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri. In questo caso le differenze rendono preferibile la versione attuale.
Si tratta di un provvedimento piuttosto corposo che tenta di fronteggiare le nuove emergenze economiche delle aziende e delle famiglie con particolare attenzione alle ricadute derivanti dall’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti.
Complici i primi annunci intorno ai contenuti del decreto, un particolare aspetto ha attirato l’attenzione di molti lettori: il cosiddetto bonus una tantum di 200 euro che verrebbe corrisposto a pensionati e lavoratori. Nella bozza originaria del decreto non erano incluse le persone titolari di pensioni assistenziali (es. invalidi e ciechi civili), ma sono le pensioni previdenziali (es. anzianità e vecchiaia). Nel testo in vigore c’è invece un allargamento anche rispetto alle provvidenze assistenziali. La parte relativa al bonus di 200 euro è trattata negli articoli 31 e 32 del decreto legge.
[Aggiornamento: si veda nostro articolo successivo sul tema pubblicato dopo l’emanazione della circolare INPS 73/2022 che ha fornito ulteriori indicazioni, NdR]
Quanto e quando
Il bonus è, come detto, di 200 euro per una sola volta e verrà erogato con la mensilità di luglio di pensione, stipendio, reddito di cittadinanza a chi ne abbia diritto. Va subito detto che quando la pensione arrivi da INPS, l’erogazione avviene in automatico sulla base dei dati disponibili dell’Istituto.
A chi spetta?
Il decreto legge disciplina l’erogazione del bonus in due articoli: il 31 (lavoratori dipendenti) e il 32 ( pensionati e altre categorie di soggetti).
Per il primo gruppo c’è un limite rilevante: devono aver goduto nel corso dei primi 4 mesi del 2022, e per almeno una mensilità, di un esonero contributivo previsto da una norma dello scorso anno ( articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Per orientarsi: quell’esonero è riconosciuto ai lavoratori dipendenti e è pari allo 0,8 % a condizione che la “retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.” L’applicazione dell’esonero risulta consultando la busta paga.
Per il secondo gruppo (pensionati e altre categorie), il bonus di 200 euro viene riconosciuto purché non si superi il reddito personale imponibile IRPEF di 35.000 euro (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali). Vengono esclusi anche i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Ripetiamo: l’ISEE queste volta non c’entra.
Il bonus spetta:
- a tutti i pensionati titolari di prestazioni pensionistiche previdenziali obbligatorie (es. anzianità, vecchiaia ecc.);
- a tutti i titolari di pensioni o assegni per invalidità civile, cecità civile, sordità, o pensione o assegno sociale;
- ai titolari trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. APE, APE social…)
- ai lavoratori dipendenti che già non abbiano diritto al bonus perché rientrano in altre categorie; il bonus viene anticipato dal datore di lavoro;
- ai disoccupati titolari a giugno 2022 di trattamenti Naspi e Dis-Coll
- ai lavoratori domestici (devono presentare domanda a INPS);
- ad altre categorie di lavoratori (stagionali di turismo e spettacoli, lavori ad intermittenza, ecc.)
Il decreto prevede che il bonus di 200 euro complessivi sia concesso anche ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, ma in questo caso non viene erogato ai diversi componenti del nucleo che ne potrebbero avere diritto (ad esempio un lavoratore o un invalido totale o parziale o un altro pensionato). In sintesi: al nucleo titolare di reddito di cittadinanza viene erogato un solo bonus.
Per i lavoratori autonomi le condizioni verranno definite da un successivo decreto; per ora è stato accantonato uno specifico fondo.
Per quali persone con disabilità?
Quando si analizza questo tipo di disposizioni bisogna prestare parecchia attenzione alle indicazioni letterali. Torniamo quindi alla definizione che più interessa i nostri Lettori, quella che prevede appunto la concessione del bonus a “di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti”. [così nel testo in “violazione” della legge 20 febbraio 2006, n. 95 che ha sostituito il termine «sordomuto» con l’espressione «sordo»; NdA].
Dunque, con particolare attenzione alle persone con disabilità, il bonus:
- non spetta ai minori, pur invalidi o sordi ché pensione o assegno spettano solo a partire dai 18 anni;
- non spetta agli anziani titolari di sola indennità di accompagnamento per cecità o per invalidità civile; in questo caso però, se non titolari di altre prestazioni assistenziali o previdenziali, il bonus viene collegato a queste ultime;
- non spetta ai maggiorenni che siano titolari di sola indennità di accompagnamento e non di pensione per superamento di limiti reddituali; in questo caso però, se lavoratori dipendenti, il bonus verrà collegato alla retribuzione nella mensilità di luglio.
Spetta invece a tutti ai maggiorenni invalidi parziali o totali, ciechi parziali o assoluti, sordi che percepiscano le rispettive pensioni; in presenza di pluralità di pensioni il bonus è comunque solo uno per persona.
Quasi superfluo precisare che nel caso in cui nel medesimo nucleo siano presenti più persone con disabilità titolari di pensione o assegno, ad ognuno di loro spetterà la corresponsione del bonus.
Va anche precisato che nulla è previsto a favore di caregiver familiari di persone con disabilità che siano non siano anche titolari di reddito o di pensione. (Carlo Giacobini, direttore di Agenzia Iura)
Per approfondimenti
Decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”
[Aggiornamento 25 giugno 2022: si veda nostro articolo successivo sul tema pubblicato dopo l’emanazione della circolare INPS 73/2022 che ha fornito ulteriori indicazioni, NdR]