Assegno unico e universale: le modifiche nel decreto semplificazioni 2022

22 Giugno 2022

La nostra Agenzia fin dall’approvazione dello schema di decreto legislativo che ha istituito l’Assegno Unico e Universale e successivamente dopo la sua pubblicazione, ha evidenziato come il nuovo strumento fosse certamente più svantaggioso del previgente Assegno a Nucleo Familiare relativamente al trattamento dei figli maggiorenni con disabilità.

L’analisi è diventata evidente già in sede di primissima applicazione tanto da comportare un primo intervento di correzione del decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230, quello appunto che ha introdotto l’assegno.

La modifica è contenuta nell’articolo 38 del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legge 21 giugno 2022, n. 73) e tenta di compensare, almeno marginalmente, alcune evidenti storture.

Premesse importanti

Va subito premesso che

– le modificazioni riguardano i maggiorenni; rimane immutato il trattamento riservato ai minorenni
– le modificazioni introdotte valgono per l’annualità 2022, non per gli anni successivi
non è chiaro al momento se i trattamenti di maggior favore verranno erogati in automatico o sarà necessario presentare una domanda;
non è chiaro se l’intervento è retroattivo o vale solo dal momento di entrata in vigore del decreto-legge;
rimangono immutate tutte le altre condizioni (ISEE, esclusione della concessione dell’ANF al coniuge, abrogazione delle detrazioni per i carichi di famiglia relativi ai figli minori; riduzione delle detrazioni per i carichi di famiglia relativi ai figli maggiorenni).

Le modifiche degli importi

Come anticipato il decreto legge  73/2022 tenta di compensare il trattamento meno favorevole previsto dal decreto legislativo 230/2021. Ricordiamo che questo prevedeva due formule diversi di assegni e maggiorazioni per i maggiorenni di età compresa fra i 18 e e i 21 anni e quelli di età superiore ai 21 anni a carico dei genitori.

18 – 21 anni

Com’era: L’importo dell’assegno massimo per un figlio era fissato a 85 euro con ISEE familiare fino a 15.000 euro di ISEE familiare per scendere a 25 euro quando si raggiungono (e si superano) i 40.000 euro. Ad esempio con 20.000 euro di ISEE è pari a 72,8 euro; con 30.000 scende a 48,8 euro.

Era riconosciuta una maggiorazione nei casi di figli a carico con disabilità. In questo caso è indistinta sia per gravità che per ISEE: 80 euro per tutti (nel testo originario erano 50 euro).
Questa situazione tornerà tale, salvo modifiche nel 2023.

Com’è per il 2022: l’assegno viene sostanzialmente equiparato a quello per i minorenni. Quindi l’assegno per ciascun figlio è di massimo 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

È poi modificata anche la maggiorazione:

105 euro nel caso di non autosufficienza;
95 euro euro nel caso di disabilità grave;
85 euro nel caso di disabilità media.

La distinzione fra le tre tipologie di disabilità è quella prevista dal DPCM 159/2013; rispetto ai maggiorenni le ipotesi sono:
Nella categoria della non autosufficienza rientrano: i titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta.
Nella categoria della disabilità grave rientrano: i titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravita (legge 104/1992, art. 3, comma 3) ; i ciechi parziali, i sordi prelinguali, invalidi al 100%, …;
Nella categoria della disabilità media rientrano: gli ipovedenti gravi, invalidi 67/99%-

Oltre i 21 anni

Com’era: L’importo dell’assegno massimo per un figlio era fissato a 85 euro con ISEE familiare fino a a 15.000 euro per scendere a 25 euro quando si raggiungono (e si superano) i 40.000 euro. Ad esempio con 20.000 euro di ISEE è pari a 72,8 euro; con 30.000 scende a 48,8 euro.
Non era riconosciuta alcuna maggiorazione
Questa situazione tornerà tale, salvo modifiche nel 2023.

Com’è per il 2022: l’assegno viene sostanzialmente equiparato a quello per i minorenni. Quindi l’assegno per ciascun figlio è di massimo 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Due esempi

– il nucleo con un ISEE pari a 20.000 percepiva 72,8 euro; ora passa a 149,5
– il nucleo con un ISEE pari a 30.000 percepiva 48,8 euro; ora passa a 99,5

Sono cifre di maggior favore ma che comunque in molti casi rimarranno al di sotto di quanto precedentemente erogato con l’ANF (assegno al nucleo familiare.

Non è prevista oltre il 21esimo anno di età nessuna maggiorazione.

Altre maggiorazioni

Il decreto legislativo 230/2021 ha previsto una “maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro” (art. 5) in presenza di precise condizioni. La finalità è “consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità”. Nella sostanza il Legislatore tenta di compensare trattamenti meno favorevoli che in precedenza garantendo per il primo triennio delle compensazioni per i nuclei a basso reddito. Infatti la

Il nuovo decreto legge introduce un nuovo comma in cui si precisa che “nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (…) sono incrementati di 120 euro per l’anno 2022.
Attenzione: questa maggiorazione non va a tutti i nuclei, ma solo a quelli che non superano i 25.000 euro di ISEE, che già percepissero nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), e che la cifra del nuovo Assegno unico e universale sia inferiore al trattamento precedente.

Nuclei orfanili e reversibilità

Il decreto legge chiarisce anche un aspetto non chiaro nel decreto originario relativamente ai nuclei orfanili e sui (figli) titolari pensione di reversibilità; la modificazione può essere intrepretata come misura prudenziale per evitare un allargamento della platea.

Precisa il decreto che l’assegno unico spetta “se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Le risorse

Va evidenziato, per completezza di informazione, che la stima del costo di questo intervento è indicata dal decreto in 122 milioni per il 2022.
Il decreto indica anche come vi si provvede: una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). (Carlo Giacobini, diretto dell’Agenzia Iura)

 

Per approfondimenti

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230: Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.