Innovazioni su congedi e permessi: messaggio INPS

7 Agosto 2022

Con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 INPS ha fornito indicazioni operative per l’applicazione delle novità introdotte in materia di permessi e congedi previste dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (pubblicato a fine luglio) e di cui abbiamo ampiamente dato conto su queste colonne. Il decreto n. 105/2022 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il messaggio INPS 3096, rispetto a tutte innovazioni previste dal decreto, si concentra su quelle che riguardano i permessi mensili previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 e il congedo biennale previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001. Si tratta di un messaggio rilevante, per i lavoratori dipendenti del settore privato, perché rende applicabili dal 13 agosto 2022, anche se ancora i sistemi informatici non sono adeguati, le nuove opportunità. Ricordiamo di cosa si tratta.

Novità sui permessi

Il decreto legislativo 105/2022 ha modificato la parte relativa ai beneficiari dei tre giorni di permesso mensile riconosciuti ai lavoratori che assistono un congiunto con grave disabilità.

La prima modificazione è un adeguamento formale a recenti pronunciamenti: si esplicita che fra i beneficiari vi sono anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto.

L’altro aspetto è più operativo: i tre giorni di permesso possono essere suddivisi fra più aventi diritto (fino ad oggi ciò era ammesso solo per i genitori) in riferimento alla stessa persona da assistere.
Ciò significa, ad esempio, che due giorni possono essere fruiti da un familiare, uno da un altro. Le relative domande, come detto, potranno essere presentate dal 13 agosto 2022.

Novità sui congedi retribuiti

Anche sui congedi il nuovo decreto prevede un paio di adeguamenti formali, il primo dei quali sicuramente atteso.
Viene espressamente contemplato il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo biennale retribuito, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Finora le “coppie di fatto” potevano accedere solo ai permessi, ma erano escluse dai congedi ai quali erano invece ammessi il coniuge o la parte dell’unione civile.

Ciò comporta che, dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo secondo il consueto ordine di priorità così aggiornato:

– il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016), della persona disabile in situazione di gravità;
– il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
– uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto , entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il messaggio INPS precisa che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, è necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.

L’altro adeguamento formale riguarda l’obbligo di convivenza che riguarda tutti i potenziali beneficiari ad esclusione dei genitori. Il decreto formalizza che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. L’indicazione deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che si era pronunciata in questo senso e su cui già INPS aveva dato applicazione (circolare 5 aprile 2019, n. 49).

Il messaggio INPS n. 3096, riprende l’indicazione del decreto precisando che “nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.”

Convivenza, approfondimenti

Come detto il diritto al congedo è subordinato per il coniuge e la parte dell’unione civile o della coppia di fatto, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado alla convivenza con il congiunto da assistere.
Questo requisito è soddisfatto principalmente quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza cioè della coabitazione (art. 4 del DPR n. 223 del 1989).
La prima eccezione favorevole è che tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore e del familiare da assistere siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.

La condizione della convivenza è soddisfatta anche nel caso di dimora temporanea, ossia quando la persona è formalmente iscritta nello schedario della popolazione temporanea (art. 32 del DPR n. 223/1989) presso il Comune di riferimento.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da chi dimora da almeno 4 mesi in quel Comune, ma non è ancora in grado di stabilirvi la propria residenza.
Generalmente quando la permanenza supera i 12 mesi, non può più essere considerata temporanea. Quindi l’interessato deve trasferire la residenza.
Su tali punti si sono espresse la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 e la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1. (Carlo Giacobini, direttore Agenzia Iura)

 

Approfondimenti

Messaggio INPS 5 agosto 2022, n. 3096

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

Congedi, permessi, lavoro agile, part-time, parità di genere: il decreto legislativo