Decreto “aiuti bis”: nuovi beneficiari del bonus 200 euro

10 Agosto 2022

È stato pubblicato, ed è dunque vigente, in Gazzetta Ufficiale (9 agosto 2022) il cosiddetto “decreto aiuti bis” (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”).
Il testo prevede cospicui interventi per fronteggiare emergenze economiche e infrastrutturali di differente origine.
L’articolo 22 del decreto legge interviene anche sull’indennità una tantum (nota come “bonus 200”) già introdotta dal precedente decreto aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) a favore di lavoratori e pensionati al fine di di compensare, pur parzialmente, gli effetti sulle famiglie derivanti dall’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti.

Il nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari del bonus, estendendo ad un numero più ampio di lavoratori. Nessuna novità, al contrario, per gli invalidi civili, ciechi, sordi: il bonus è stato previsto in precedenza per i soli maggiorenni titolari di relative pensioni e il nuovo decreto non estende il novero dei beneficiari.

I nuovi beneficiari

Vi sono degli assestamenti che dovrebbero consentire, secondo la relazione tecnica, l’estensione del bonus a circa 40.000 lavoratori, 50.000 pensionati e 56.000 dottorandi o assegnisti di ricerca con contratti attivi e iscritti alla Gestione separata. Una platea, quindi, piuttosto limitata.

Per comprendere quali siano i lavoratori che otterranno il bonus bisogna ricordare quali erano le indicazioni originarie.
Secondo il decreto aiuti (quello precedente) il bonus spetta solo “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (…) che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.
Quell’esonero è stato introdotto appunto dalla legge n. 234/2021 a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. In questo caso viene riconosciuto l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di versamenti a carico del lavoratore. Il dato che risulta in busta paga e di cui comunque il datore di lavoro è inevitabilmente a conoscenza. Se nei primi quattro mesi del 2022 si è fruito di questo esonero, anche per un solo mese, si ha diritto al bonus, altrimenti si è esclusi.
Il decreto aiuti bis ammette ora al beneficio anche i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero contributivo perché interessati da “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.”
Dalla lettura delle nuove disposizioni viene quindi formalizzata la concessione del bonus anche a chi ha fruito, in modo continuativo, di congedi per l’assistenza a congiunti con disabilità, periodi, come noto, coperti da contribuzione figurativa (articolo 42, decreto legislativo 151/2001).
In realtà però INPS nella sua circolare 73/2022, forse “forzando” le indicazioni di legge, aveva già espresso una apertura in questo senso sottolineando che l’indennità doveva essere erogata “anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi)”.
Dopo la pubblicazione del “decreto aiuti bis”, sul punto non vi sono più dubbi applicativi.
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Un suggerimento a chi ha fruito del congedo per assistenza a congiunti con disabilità (art. 42, d. lgs. 151/2001) in via continuativa (cioè non frazionata): verificare se nella “busta paga” più recente è stato erogato il bonus da 200 euro. In caso negativo dovrebbe esserlo nella mensilità di ottobre. In questo caso però il lavoratore deve presentare una autocertificazione al datore di lavoro.

Novità anche per i pensionati (quindi anche per gli invalidi civili, ciechi e sordi): il decreto aiuti originale aveva fissato, fra le condizioni, che i trattamenti pensionistici avessero decorrenza entro il 30 giugno del 2022. Il decreto aiuti bis sposta la data al primo luglio. Potrebbe sembrare che lo spostamento sia di un solo giorno; in realtà di norma le pensioni decorrono dal primo del mese. Ad ogni buon conto l’innovazione interessa tutti i pensionati che si sono visti riconoscere la pensione dal primo di luglio e che non abbiamo ricevuto in precedenza il bonus per altri motivi e sempre che non superino il reddito personale di 35.000 euro. Su questo si attendono indicazioni operative da INPS.

Come detto, il bonus verrà concesso anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi e iscritti alla Gestione separata; anche su questo si attende la circolare applicativa di INPS. (Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)

 

Per approfondimenti

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in particolare l’articolo 22)

Decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50

Circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73

Bonus di 200 euro: precisazioni e chiarimenti di INPS