Decreto Aiuti Bis: agevolazioni su gas e elettricità

16 Settembre 2022

Nel cosiddetto decreto Aiuti bis, approvato con modificazioni il 15 settembre alla Camera e in attesa di ultima lettura al Senato e poi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sono alcune misure che possono favorire il contenimento della spesa per energia elettrica e gas sostenuta da utenti vulnerabili e quindi, a particolari condizioni, anche persone con disabilità.

[Aggiornamento: il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 221 del 21 settembre 2022]

Per comprendere il peso e il perimetro di queste novità bisogna ricordare che già ora esistono specifici Bonus sociali sia per il gas che per l’energia elettrica.

Il Bonus sociale per disagio economico per il gas e per l’energia elettrica è riservato a situazioni in cui (alternativamente):

– il nucleo familiare sia in condizione di disagio economico, cioè con un indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro (elevati a 12.000 euro per il solo 2022)
– il nucleo familiare conti almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,
– il nucleo familiare sia titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il Bonus elettrico per disagio economico è variabile a seconda della numerosità del nucleo (esempio, con uno/due componenti vi è un risparmio di circa 46 euro a mese).
Il Bonus gas (naturale) per disagio economico è invece variabile a seconda della numerosità del nucleo è della zona climatica.

Il Bonus sociale per disagio fisico invece riguarda solo il consumo di elettricità. Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici ( o loro familiari conviventi) affetti da grave patologia che richieda l’uso di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
In questo caso l’ammontare del bonus è calcolato sul numero di apparecchi usati, sulla loro tipologia e sulla durata giornaliera di impiego. Questo bonus viene erogato a prescindere dall’ISEE.

Tutti i dettagli sono presenti nel sito dell’Arera (Autorità di Regolazione di energia reti e ambienti). Ne suggeriamo la consultazione suggerendo al contempo di evitare altri siti non ufficiali né autorevoli.
Sito di Arera: www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

Cosa prevede il decreto Aiuti bis? La nuova disposizione dà mandato all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di rideterminare queste agevolazioni, entro il 30 settembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati dai bonus in essere. La maggiorazione dei bonus è relativa al solo quarto quadrimestre del 2022.
Quindi va attesa ora la delibera dell’Arera che con tutta probabilità aumenterà gli importi dei bonus. Per l’operazione sono stanziati 2.420 milioni di euro per l’anno 2022.

Agevolazioni specifiche sul gas naturale

Il secondo articolo del decreto Aiuti bis mira invece a favorire una platea più ampia di quella che già fruisce del bonus per disagio economico e del bonus per disagio fisico.
Per individuare la platea dei beneficiari il Legislatore modifica il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che al tempo recepiva la direttiva n. 98/30/CE (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e definisce il concetto di clienti vulnerabili.
“Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di età superiore ai 75 anni.”

A favore dei clienti vulnerabili dal 1° gennaio 2023 “i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili (…) la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L’ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.”

Al di là della definizione forse un po’ aleatoria, l’indicazione dovrebbe incidere sul costo finale per l’utente, essendo esclusi consueti e incontrollati ricarichi dopo l’approvvigionamento all’ingrosso della materia prima (gas).
Anche in questo caso è ora necessario attendere le effettive indicazioni di ARERA che devono pervenire entro il 31 dicembre prossimo. (Carlo Giacobini, direttore di Agenzia Iura)