Decreto Aiuti bis: smart working, lavoratori fragili e genitori, proroghe e condizioni

16 Settembre 2022

Nella seduta del 15 settembre la Camera dei Deputati ha approvato con modificazioni il cosiddetto “decreto aiuti bis” (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. In sede di conversione è stato inserito un nuovo articolo, il 23 bis, che prevede “ Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14”. Il testo è ora in attesa di ultima lettura al Senato e poi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[Aggiornamento: il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 221 del 21 settembre 2022]

Il testo approvato, denso di rimandi a provvedimenti precedenti, non è immediatamente comprensibile. Merita quindi una attenta lettura, ma la sintesi estrema è questa:

1. per i lavoratori fragili è estesa la possibilità di richiedere ed ottenere il lavoro agile fino al prossimo 31 dicembre;
2. sono estese fino al 31 dicembre anche le disposizione che prevedevano la possibilità di accedere al lavoro agile, a certe condizioni, ai lavoratori privati genitori di figli di età inferiore ai 14 anni.

Non è invece stata prorogata, nonostante le decise istanze anche in sede parlamentare,  la possibilità di fruire dell’equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che non abbiano la possibilità di svolgere le loro mansioni in modalità di lavoro agile.
Ma vediamo i dettagli e le condizioni.

Smart working per i lavoratori fragili

La possibilità di accedere al lavoro agile,  è prevista sia per i lavoratori del settore pubblico che per quelli del settore privato. L’estensione, come detto, arriva fino al 31 dicembre prossimo.
È però importante definire l’esatta platea. Il primo comma del nuovo articolo rimanda, con richiami incrociati, all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La platea rientrano pertanto i “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (…).”

Sono quindi inclusi anche i lavoratori in possesso del verbale di handicap (legge 104/1992) in condizione di gravità.
Gli interessati possono presentare richiesta di lavoro agile, in forza di questa disposizione, non appena la norma (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) entrerà in vigore.

Lavoratori genitori di minori di 14 anni

Da un punto di vista formale il secondo comma del nuovo articolo (il 23 bis come abbiamo detto) estende al 31 dicembre la possibilità di richiedere il lavoro agile come previsto dall’articolo 90, commi 1 e 2 ,del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Che cosa prevedeva?
“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, (…), e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.”
Quindi restano esclusi da questa estensione:

– i genitori con figli di età superiore ai 14 anni;
– il genitore il cui coniuge (altro genitore) non lavori;
– il genitore il cui coniuge (altro genitore) sia ad esempio in cassa integrazione o simili;
– i lavoratori che svolgono attività che non possono essere svolte in modalità agile.

La disposizione non prevede trattamenti di favore per i nuclei in cui sia presente una persona con grave disabilità che necessità di assistenza.

Va detto però che, al di là di queste disposizioni di maggior favore, lo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere richiesto comunque da qualsiasi lavoratore.
Merita anche di essere ricordata la recente innovazione introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che prevede la priorità nella concessione del lavoro agile in determinate condizioni.

Il decreto legislativo 105/2022 ha inserito nell’articolo 33 della legge 104 un nuovo comma, il 6 bis che riguarda appunto la priorità nella concessione del lavoro agile.
La priorità era già disciplinata dalla normativa vigente (l’articolo 18, comma 3 bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81). Questo finora prevedeva che: “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (…), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

La modifica introdotta estende questa priorità a:

– i dipendenti che fruiscano delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio con disabilità grave oppure dei permessi mensili per l’assistenza ad una persona che non sia necessariamente il figlio;
– i lavoratori con grave disabilità accertata (art. 3 comma 3, legge 104/1992);
– i dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Pertanto chi si trova in queste situazioni nel richiedere la concessione del lavoro agile, può rafforzare l’istanza richiamando appunto il testo vigente dell’articolo 33, comma 6 bis della legge 104/1992.  Resta ferma la discrezionalità dell’azienda o nell’amministrazione.  (Carlo Giacobini, direttore dell’Agenzia Iura)

Per approfondimenti

Testo provvisorio: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”