Il Senato ha dunque convertito definitivamente in legge il cosiddetto “decreto infrastrutture” (decreto legge 121/2021) integrando le indicazioni relative alla gratuità dei parcheggi per le persone con disabilità e, fatto meno noto, semplificando parzialmente le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli. Il testo è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Agevolazioni fiscali sui veicoli
In sede di conversione è dunque stato inserito un comma (articolo 1 bis) che semplifica le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione) per uno specifico gruppo di persone che ne sono già titolari: le persone con disabilità che siano titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida.
Fino ad oggi costoro, per ottenere le agevolazioni, dovevano presentare sia la patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti che un verbale di invalidità o di handicap (104/1992) in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
Fra l’altro questo gruppo di persone sono le prime, in ordine di tempo, a cui la norma ha concesso il beneficio (legge 9/04/1986 n. 97) poi esteso con altre norme ad altre categorie (disabilità visiva, uditiva, intellettiva e psichica).
Per essi il requisito principale è la titolarità della patente (cosiddetta “speciale”) con obbligo di adattamenti ai dispositivi di guida, prescrizione che viene fissata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla commissione afferiscono i responsabili sia della MTCT che della medicina legale della ASL di competenza. In questi casi, quindi, sono già evidenti il requisito soggettivo (persona con una limitazione funzionale) che oggettivo (il veicolo per poter essere condotto deve essere adattato alla guida). Tuttavia le disposizioni amministrative vigenti per questa categoria, come già detto, prevedevano fino ad ora che oltre alla patente da cui risulti l’obbligo di adattamenti alla guida, venga presentato anche il verbale di invalidità (o handicap) da cui risulti una menomazione che comporta una ridotta o impedita capacità motoria. Una richiesta che comporta la conservazione di dati personali sensibili e soprattutto la presentazione di un verbale talvolta datato, privo delle esplicitazioni richieste, che di volta in volta va valutato da chi vende il veicolo o da chi è preposto ai controlli, con il sovraccarico e l’incertezza che ne deriva. Il comma approvato restituisce ragionevolezza e semplicità al procedimento prevedendo, con forza di legge, che in questi casi sia sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo. La disposizione diverrà applicativa dopo l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale correttivo.
L’emendamento è l’esito di un lavoro preparatorio e di promozione di Agenzia Iura e di UNASCA (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) che è stato ripreso (quasi) integralmente in sede di conversione.
Gratuità dei parcheggi
Il testo originale del decreto legge, a suo tempo commentato su queste colonne, aveva innescato notevoli aspettative e qualche fraintendimento circa la possibilità per le persone con disabilità titolari di contrassegno di parcheggiare a titolo gratuito negli stalli delimitati da linea blu.
Come abbiamo fatto rilevare, nel testo originale, questa possibilità era assai aleatoria.
L’ultima legge di stabilità (legge 178/2020, art. 1, comma 819) ha previsto un fondo di 3 milioni per il 2021 e 6 per l’anno prossimo a favore dei comuni che provvedano a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità e contrassegno speciale o delle donne in stato di gravidanza. (Nessun riferimento, allora, alle linee blu)
I contribuiti potevano essere richiesti dai comuni per le relative ordinanze adottate entro fine giugno. La leggi di bilancio prevedeva un un decreto interministeriale di riparto fra i comuni al momento ancora non pubblicato. Il decreto legge aveva lasciato il fondo immutato, spostando la data delle ordinanze a fine ottobre e aveva aggiunto due elementi di novità.
Il primo è che non ci si riferisce più solo a persone con disabilità e donne in stato di gravidanza, ma anche ai genitori di bambini fino ai due anni. Apprezzabile o meno, questa apertura aumenta la platea dei possibili beneficiari con ciò che ne deriva. Il secondo è che sul fondo possono valere anche quelle ordinanze che prevedono, se vogliono, l’uso gratuito degli stalli su linea blu nel caso che i parcheggi riservati siano occupati. Ipotesi comunque futura e dalle modalità tutt’altro che omogenee a livello nazionale.
In sede di conversione è stato approvato un emendamento che aggiunge un comma molto più stringente e che non necessita di interventi regolatori da parte dei Comuni: “ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.
È appena il caso di rilevare che la disposizione potrebbe causare contenzioso o conflittualità nei casi in cui le aree di parcheggio, custodite o meno, siano oggetto di convenzione fra società private ed enti pubblici, ma questo è un tema futuro e che non riguarda direttamente le persone titolari di contrassegno.
La norma di conversione conserva immutate l’innalzamento delle sanzioni per l’indebita occupazione degli stalli riservati. La sanzione raddoppia passando a cifre comprese fra i 168 euro e i 672 euro per chi non è in possesso del contrassegno. Ma viene aumentata anche la sanzione per chi, pur essendo in possesso del contrassegno non rispetta le regole (fra gli 87 e i 344 euro). Ricordiamo anche la decurtazione di sei punti dalla patente nel primo caso e di tre nel secondo. Restano invece immutate le sanzioni per chi parcheggia su rampe, scivoli e attraversamenti pedonali (fra gli 87 e i 344 euro).
Nel testo approvato si segnala anche una modificazione culturalmente significativa della definizione del Codice della Strada di “utente debole della strada”. In precedenza vi erano annoverati “pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade”. Nel nuovo testo, l’utente debole è ridefinito “vulnerabile” e “disabili in carrozzella” lascia il posto a “persone con disabilità”. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)
Per approfondimenti
Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.”
Conversione con modificazioni: legge 9 novembre 2021, n. 156